Art. 124.
(Situazioni individuali di criticità).

      1. Nei confronti dei detenuti e degli internati che presentano relazioni critiche con le strutture penitenziarie, dovute a condizioni problematiche dal punto di vista

 

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psicofisico o psicologico o psichiatrico, è attuata una presa in carico da parte dei servizi dell'istituto con apporti multiprofessionali.
      2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è prevista una particolare attenzione nell'uso dello strumento disciplinare. È escluso il ricorso all'isolamento, in conformità alle limitazioni dello stesso secondo le previsioni della presente legge.
      3. In base alla presa in carico di cui al comma 1, viene redatto un programma di trattamento tendente a migliorare la relazione del soggetto con la struttura e con i suoi operatori, nonché alla individuazione della partecipazione ad attività trattamentali e alla eventuale assegnazione ad altro istituto, che possano essere utili al fine predetto. Tale intervento è particolarmente necessario nei casi in cui la persona interessata manifesti propositi autolesivi o autosoppressivi, ferma restando la esigenza di una adeguata sorveglianza. Per le persone straniere, ai normali operatori si aggiunge anche un mediatore culturale, specificamente adeguato alla criticità del caso.
      4. Se il caso trattato presenta aspetti di tipo psichiatrico, deve essere valutata la opportunità di un periodo di permanenza presso una sezione appositamente attivata con l'apporto del servizio psichiatrico.
      5. La situazione e gli interventi disposti ai sensi del presente articolo nonché la loro attuazione sono riesaminati ogni tre mesi.